Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 22/01/2004 n. 28

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani

d) interpreti principali in maggioranza italiani

e) interpreti secondari per tre quarti italiani

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana

g) autore della fotografia cinematografica italiano

h) montatore italiano

i) autore della musica italiano

l) scenografo italiano

m) costumista italiano

n) troupe italiana

o) riprese ed uso di teatri di posa in Italia

p) utilizzo di industrie tecniche italiane

q) effettuazione in Italia di almeno il trenta per cento della spesa complessiva del film, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonchè agli oneri sociali.

3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.

4. È riconosciuta la nazionalità italiana ai film che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g), h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l), m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2, lettere o) e p).

5. Per i requisiti di cui al comma 2, lettere f) ed n), possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8, con provvedimento del Direttore generale competente.

6. Le imprese produttrici sono tenute a presentare al direttore generale competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della copia campione, apposite istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana del film e di ammissione ai benefici di Legge, corredate dei documenti necessari. Il Direttore generale provvede su tali istanze entro i successivi novanta giorni. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo, in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale competente.

7. Agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di programmazione o del conseguimento di benefici da parte degli esercenti di sale cinematografiche, sono considerati nazionali i film che hanno ottenuto il riconoscimento provvisorio di nazionalità italiana di cui al comma 1 e sono considerati film di paesi appartenenti alla Unione europea i film anche coprodotti dai suddetti paesi. In alternativa o in assenza del certificato d'origine, fa fede la nazionalità indicata nel nulla osta di programmazione al pubblico. Nota all'art. 5:

- Il testo dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario, è il seguente: «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti

a) data e il luogo di nascita

b) residenza

c) cittadinanza

d) godimento dei diritti civili e politici

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero

f) stato di famiglia

g) esistenza in vita

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente

i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni

l) appartenenza a ordini professionali

m) titolo di studio, esami sostenuti

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria

r) stato di disoccupazione

s) qualità di pensionato e categoria di pensione

t) qualità di studente

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.».

Art. 6. Coproduzioni

1. In deroga all'articolo 5 e all'articolo 7, comma 2, del presente Decreto, possono essere riconosciuti nazionali i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità e con i requisiti di cui al presente articolo.

2. Per le coproduzioni con i paesi appartenenti all'Unione europea non si applica quanto disposto dal comma 3. Sono fatte salve le previsioni contenute nelle singole convenzioni.

3. La quota di partecipazione a coproduzioni con imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea non può essere inferiore al 20% del costo del film.

4. La ratifica di accordi internazionali di reciprocità in materia di coproduzione con imprese estere, che preveda la deroga alla quota di cui al comma 3, deve essere autorizzata con Legge.

5. In presenza di accordo internazionale di coproduzione conforme alla percentuale di cui al comma 3, possono essere concesse deroghe, con Decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

6. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con Decreto del Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 8, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.

7. Il saldo della quota minoritaria, con eccezione di quanto previsto dalle singole convenzioni, è corrisposto entro trenta giorni dalla data di ricezione dei materiali negativi occorrenti per la stampa di copie per la distribuzione in Italia, ed in ogni caso entro centoventi giorni dalla prima uscita in sala del film in uno dei Paesi coproduttori. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario fa decadere la coproduzione, senza pregiudicare il riconoscimento della nazionalità italiana del film, richiesto, ai sensi dell'articolo 5, dal coproduttore maggioritario.

8. Il Direttore generale competente provvede al riconoscimento della coproduzione del film, su istanza dell'impresa di produzione italiana, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

Art. 7. Riconoscimento dell'interesse culturale

1. Contestualmente all'istanza di cui all'articolo 5, comma 1, del presente Decreto, le imprese nazionali di produzione possono chiedere anche il riconoscimento dell'interesse culturale.

2. Per il riconoscimento dell'interesse culturale, i film devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), n), o),

p) e q); ed almeno quattro delle componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere g), h), i), l) ed m).

3. Per ragioni artistiche o culturali, il Direttore generale competente può concedere deroghe per le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere f),

n) ed o), previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.

4. I film cortometraggi devono presentare le componenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), fatta salva la possibilità di deroghe, per ragioni artistiche o culturali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8.

Art. 8. Commissione per la cinematografia

1. Presso il Ministero è istituita la Commissione per la cinematografia, di seguito denominata: «Commissione». La Commissione è composta dalle seguenti sottocommissioni

a) la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, con apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione alla comprovata valenza

artistica degli autori, nonchè all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del presente Decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 8

b) la sottocommissione per la promozione e per i film d'essai. Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'articolo 19, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto già valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera a), ed i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1; provvede all'individuazione dei film d'essai.

2. Le sottocommissioni svolgono l'attività di valutazione secondo un calendario di sedute suddiviso in due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), valuta il riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri

a) valutazione della qualità artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici

b) valutazione della qualità tecnica del film

c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico

d) qualità dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonchè valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 13, comma 8, ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie.

3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport o dal Direttore generale competente appositamente delegato, e sono composte da un numero di membri da definirsi con il Decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti dal Ministro tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attività cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute della sottocommissione di cui al comma 1, lettera

b), relative alla promozione delle attività cinematografiche, un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle province ed un rappresentante dei comuni, designati dalla Conferenza unificata, particolarmente qualificati in materia di promozione cinematografica. Alle sedute della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero, partecipa un rappresentante del Ministero degli affari esteri. Le sottocommissioni durano in carica dodici mesi.

4. Con Decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonchè l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.

5. Il calendario delle attività e gli esiti delle valutazioni delle sedute della Commissione, corredati di adeguate motivazioni, sono resi noti mediante forme di pubblicità definite con il Decreto ministeriale di cui al comma 4.

 

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